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11.01.2012

Attenzione alla scadenza del Febbraio 2011, prorogata al 18 Febbraio 2013

MANGLIONI ANTIPANICO, marcatura CE cogente

E'stato pubblicato nella G.U. n. 299 del 24.12.2011 il Decreto 6 dicembre 2011 che proroga di due anni, a partire dal 18 febbraio 2011, l’ obbligo di sostituzione dei dispositivi di apertura porte lungo vie di esodo non marcati CE.


Il decreto introduce solamente un nuovo termine temporale per la sostituzione dei dispositivi in oggetto senza marcatura CE e NON abroga le disposizione del DM 3 novembre 2004); l’obiettivo è garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l’adeguatezza del prodotto, sfruttando l’anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l’implementazione di tutti gli interventi necessari.
La nuova data limite per la sostituzione dei dispositivi di apertura in oggetto è il 18 febbraio 2013.



-- Testo originale:

Il 3 novembre 2004 il Ministero dell’Interno ha emanato un Decreto Ministeriale riguardante le

“Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”.

In aggiunta al Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004, è stata emanata, al 15 giugno 2005, una circolare del Ministero degli Interni che fa chiarezza anche su come comportarsi nei casi di sostituzione di componenti installati su porte tagliafuoco già omologate, con componenti equivalenti marcati CE.

Il Decreto


Il Decreto ( a cui ha collaborato attivamente alla sua stesura l’Associazione Assoferma, gruppo di fabbricanti di ferramenta ed affini, membro di ANIMA, Federazione Meccanica Varia ed Affine, aderente a Confindustria) si riferisce ai dispositivi per le uscite di emergenza conformi alle norme UNI EN 179 (ancora poco usati in Italia) ed ai dispositivi per le uscite antipanico conformi alle UNI EN 1125 (classico antipanico cross bar o push bar abbondantemente usato sul mercato italiano per le vie di fuga, di esodo e tagliafuoco in generale).
Il Decreto stabilisce in particolare attraverso l’articolo 5, termini attuativi e disposizioni transitorie che:

“I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del presente Decreto, sono sostituiti a cura del titolale in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo, o entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In pratica il decreto afferma che dal febbraio 2011 non potranno esistere sul mercato porte per vie di fuga, vie di esodo e tagliafuoco che non abbiano installato maniglioni antipanico marcati CE.
Il periodo di coesistenza di sei anni, per quella data, risulta esperito e tutti i maniglioni ancora esistenti sul mercato non marcati CE andranno sostituiti o saranno fuori legge.
Materia molto seria a seguito dei recenti incidenti (vedi caso Thyssen) per cui anche gli enti preposti al controllo ed i periti delle assicurazioni sono molto sensibili.

La responsabilità di richiedere la sostituzione ricade sul conduttore dell’edificio o dello stabile, ed in caso di incidente ne risponde in solido. Ciò non toglie che le professionalità della filiera relative alle costruzioni, dal distributore all’installatore e manutentore, si facciano parte diligente a diffondere sul mercato le regole di buon uso applicabili.

Per completezza di informazione gli articoli 2 e 3 del Decreto si riferiscono alle “definizioni” (art. 1) dove vengono chiaramente definite: vie di emergenza, uscite di emergenza, uscite di piano, luogo sicuro e percorso protetto; ed ai “criteri di installazione” (art. 3) che definiscono le tipologie della attività che ricadono sotto questo decreto in particolare segnaliamo:
- le attività aperte al pubblico e la porta è utilizzata da più di 9 persone (edifici pubblici, cinema, teatri, discoteche, uffici, alberghi, ospedali,….)
- le attività non aperte al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone
- i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosioni e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti

Il Decreto stabilisce anche la corretta catena di responsabilità civile e penale che ricade in capo di ogni attore delle filiera di offerta al mercato di prodotti conformi: il costruttore di prodotti, il progettista o lo specificatore, il rivenditore/commerciante, l’installatore, il manutentore e il conduttore dello stabile o il titolare.


La Circolare del 15 giugno 2005

La Circolare in oggetto, che si riferisce agli accessori installati su serramenti ad uso per la resistenza al fuoco o per vie di esodo e di fuga, chiarisce come ci si deve comportare per porte esistenti, omologate a suo tempo, dove possono essere stati impiegati componenti non marcati CE per i quali, la successiva entrata in vigore del decreto, comporta la necessità di attuare la sostituzione degli stessi con altrettanti equivalenti marcati CE.
La Circolare prende atto che l’utilizzo dei nuovi prodotti marcati CE potrebbe influire sulle prestazioni della porta stessa e far decadere le conformità e certificazioni ottenute.
In questi casi, per non intervenire maldestramente sulla porta, che ne comprometterebbe la sua integrità di prestazioni, garantite dalla certificazione della stessa, la Circolare chiarisce che si può procedere in due modi:
1) Il produttore della porta, interpellato o di sua iniziativa, redige una autocertificazione attestante sotto la sua responsabilità, civile e penale, che la sostituzione dei componenti presenti nel certificato di prova originale con equivalenti marcati CE, non diminuisce le caratteristiche / prestazioni del manufatto nell’ambiente e nelle prestazioni richieste dove inserito, in base alla precedente omologazione.
2) Effettua una nuova prova di resistenza al fuoco su una porta equivalente dove vengono installati i componenti marcati CE con le stesse modalità di omologazione del prototipo originario, e ne attesta la omologazione
Riferimenti normativi

Si ricorda per completezza di informazione che le porte devono essere omologate secondo le normative EN 1634-1 (prove di resistenza al fuoco di componenti di porte e chiusure, parte 1: porte e chiusure resistenti al fuoco); ed EN 1634-2 (porte resistenti al fuoco dei complessivi di porte e chiusure, parte 2: accessori per complessivi di porte e finestre apribili).
Inoltre sono già da tempo in vigore norme che definiscono le caratteristiche di altri componenti, dove è vigente la marcatura CE, per applicazioni su porte tagliafuoco, vie di esodo e vie di fuga.

Tali norme regolano:

- dispositivi per la chiusura controllata delle porte (chiudiporta) EN 1154

- dispositivi di fermo a giorno alimentati elettricamente
(elettromagneti) EN 1155

- dispositivi per il coordinamento della chiusura delle porte EN 1158

- serrature meccaniche EN 12209

- cerniere ad asse singolo EN 1935

Conclusioni

Le Normative, i Decreti e le Circolari parlano chiaro e da tempo rappresentano lo stato dell’arte della conoscenza e formano il corpo di leggi presenti nella legislazione Europea ed Italiana.
La loro ignoranza è perseguibile civilmente e penalmente.
Lo Stato Italiano nella loro adozione si è impegnato ad elevare il grado di cultura paese e professionalità nella direzione della protezione e salvaguardia delle persone, degli ambienti e dei beni in esso presenti.
Il non rispetto delle normative costituisce reato.
Il caso di dubbi, incertezze o domante sul proprio operare è sempre meglio andare a chiedere e ricevere informazioni dai produttori che per serietà, qualità e reputazione risultano affidabili e presenti nel settore specifico di mercato da anni.

Il alternativa ci sono Associazioni che svolgono attività di formazione di personale sul territorio nazionale a cui si può fare riferimento.

Una di queste è Assoferma / Anima che con congressi, corsi ed informazioni reperibili sul proprio sito si è sempre fatta promotrice della diffusione della cultura della Sicurezza in ambito confindustriale.

DORMA Italiana SrL


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